Descrizione
Dal 15 luglio 2023 diventano efficaci le novità introdotte dal D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 per le segnalazioni di illeciti.
ATTENZIONE, questa procedura è RISERVATA ESCLUSIVAMENTE a:
- i dipendenti del Comune di Ossago Lodigiano;
- i dipendenti degli enti pubblici economici, degli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico (art. 2359 C.C.), delle società in house, degli organismi di diritto pubblico o dei concessionari di pubblico servizio;
- i lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso il Comune di Ossago Lodigiano;
- i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività presso il Comune di Ossago Lodigiano che forniscono beni o servizi o realizzano opere in favore di terzi;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso il Comune di Ossago Lodigiano;
- i volontari ed i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso il Comune di Ossago Lodigiano;
- gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso il Comune di Ossago Lodigiano.
Il Decreto Legislativo del 10 marzo 2023 n. 24, entrato in vigore il 30 marzo 2023 ed efficace dal 15 luglio 2023, dà attuazione alla direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione dei whistleblowers (o “informatori”, nella traduzione italiana del testo), ossia delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione o delle normative nazionali.
Dal combinato disposto degli articoli 1 e 2 del D.Lgs. n. 24/2023, si ricava che il whistleblower è la persona che segnala, divulga ovvero denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’Amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.
Il D.Lgs. n. 24/2023, nel recepire le indicazioni della Direttiva europea, ha previsto un sistema diversificato di presentazione delle segnalazioni:
1) CANALE INTERNO (gestito dal Comune);
2) CANALE ESTERNO (gestito da ANAC);
3) DIVULGAZIONE PUBBLICA;
4) DENUNCIA ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA O CONTABILE.
I canali interni
In attuazione dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 24/2023, il Comune di Ossago Lodigiano ha attivato i seguenti canali di segnalazione interni, affidandone la gestione esclusivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:
- in forma scritta, tramite la piattaforma “Whistleblowing PA”, attivata al sito https://comuneossagolodigiano.whistleblowing.it/
- in forma orale, attraverso linea telefonica ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Ossago Lodigiano è pertanto l’unico soggetto competente a ricevere e gestire le predette segnalazioni. Sarà quindi il solo RPCT a gestire la piattaforma “Whistleblowing PA”; a ricevere le telefonate e a fissare gli incontri diretti con la persona segnalante.so al sistema.
La segnalazione in forma orale
La segnalazione può essere svolta in forma orale, attraverso linea telefonica - contattando direttamente il numero interno del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza - oppure mediante un incontro diretto fissato con lo stesso Responsabile della prevenzione della corruzione, da svolgersi su richiesta della persona segnalante.
Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Ossago Lodigiano, Dott.ssa Ladolcetta Annunziata, è contattabile telefonicamente al numero 0371 286822 nei giorni diì, ed è raggiungibile direttamente nel suo ufficio, situato al piano primo della sede municipale di Ossago Lodigiano.
Nel caso di segnalazione effettuata utilizzando la linea telefonica, la segnalazione è documentata per iscritto mediante resoconto dettagliato della conversazione a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il contenuto della trascrizione mediante la propria sottoscrizione.
Quando invece, su richiesta della persona segnalante, la segnalazione è effettuata oralmente nel corso di un incontro con il RPCT, quest’ultimo, previo consenso della persona segnalante, documenta la segnalazione mediante registrazione su un dispositivo idoneo alla conservazione e all’ascolto oppure mediante verbale. In caso di verbale, la persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell’incontro mediante la propria sottoscrizione.
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Il canale esterno di segnalazione presso ANAC
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Ferma restando la preferenza per il canale interno, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede la possibilità di effettuare una segnalazione attraverso un canale esterno. L’ANAC è competente ad attivare e gestire detto canale che garantisca, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione.
L’accesso a tale canale, tuttavia, è consentito solo al ricorrere di determinate condizioni espressamente previste dal legislatore. In particolare, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:
- il canale interno pur essendo obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal decreto con riferimento ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni interne che devono essere in grado di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.
- un intervento urgente, per salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone o per proteggere l’ambiente.la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito da parte della persona o dell’ufficio designati. Si fa riferimento ai casi in cui il canale interno sia stato utilizzato ma non abbia funzionato correttamente, nel senso che la segnalazione non è stata trattata entro un termine ragionevole, oppure non è stata intrapresa un’azione per affrontare la violazione.
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere ragionevolmente sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili e, quindi, non su semplici illazioni, che, se effettuasse una segnalazione interna:
- alla stessa non sarebbe dato efficace seguito. Ciò si verifica quando, ad esempio, il responsabile ultimo nel contesto lavorativo sia coinvolto nella violazione, vi sia il rischio che la violazione o le relative prove possano essere occultate o distrutte, l’efficacia delle indagini svolte dalle autorità competenti potrebbe essere altrimenti compromessa o anche perché si ritiene che ANAC sarebbe più indicata a affrontare la specifica violazione, soprattutto nelle materie di propria competenza;
- questa potrebbe determinare il rischio di ritorsione (ad esempio anche come conseguenza della violazione dell’obbligo di riservatezza dell’identità del segnalante).
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse. Si pensi, ad esempio, al caso in cui la violazione richieda
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Ultimo aggiornamento: 19 febbraio 2024, 12:00